L’ Ordinamento della Professione di Psicologo è disciplinato dalla Legge n. 56 del 18/02/1989. Con l’art. 4 è stato istituito l’Albo degli Psicologi. Gli iscritti all’Albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall’Articolo 622 del Codice Penale.
L’Albo è un’istituzione con funzioni di tutela del cittadino, disciplina la professione, vigila e controlla l’operato di tutti i professionisti iscritti attraverso il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. L’iscrizione all’Albo unificato degli psicologi italiani certifica la formazione e la professionalità di base che ogni membro, Psicologo e/o Psicoterapeuta, deve avere per esercitare la professione.
Ogni abuso della professione di Psicologo è punito a termine di Legge. La Professione Sanitaria dello Psicologo è infatti riconosciuta dallo Stato Italiano e tutelata, oltre che dalla Legge n. 56/89, dall’Articolo 33 della Costituzione Italiana.
Lo Psicologo è, pertanto, ai sensi dell’art. 1, della citata Legge n. 56/1989, la sola figura appositamente formata e abilitata al sostegno psicologico.
Ai sensi dell’art.3 della stessa Legge, lo Psicoterapeuta è la sola figura professionale formata e abilitata alla cura.