Compensi professionali

Il Decreto-legge n. 1/2012 (convertito in Legge n. 27/2012) ha introdotto due interessanti novità per le professioni ordinistiche: la completa abolizione delle tariffe professionali e la pattuizione del compenso al momento del conferimento dell’incarico (art. 9).

Concordemente a quanto già previsto dall’articolo 23 del Codice deontologico degli Psicologi italiani, il Dl n. 1/2012 prevede la pattuizione del compenso, in misura adeguata all’importanza dell’opera, indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. In tale occasione, il professionista dovrà rendere noto al cliente anche i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, dal momento dell’entrata in vigore dell’obbligo di stipula.

Ai sensi dell’articolo 15, 1° comma, lett. c) del DPR 917/86 (T.U.I.R.), le prestazioni psicoterapiche rientrano tra le spese sanitarie che possono essere indicate, quali oneri detraibili, nella dichiarazione dei redditi , dando diritto alla detrazione d’imposta.